
BONUS MOBILI: GRANDE NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Buone notizie!
Bonus mobili 2021, la legge di Bilancio approvata definitivamente al Senato lo scorso 30 dicembre conferma l’agevolazione per chi acquista arredi ed elettrodomestici.
La detrazione fiscale del 50% è riconosciuta fino al limite di spesa di 16.000 euro, rispetto ai 10.000 precedentemente previsti.
Bonus mobili 2021: come funziona la detrazione al 50% sulle spese di arredamento fino a 16.000 euro
I requisiti, le condizioni e le modalità di domanda rimangono le stesse, soprattutto per quanto riguarda il requisito chiave che vede legittimato a richiedere il bonus chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia ammessi al relativo sconto fiscale.
Per poter accedere al bonus mobili 2021, occorre eseguire alcune tipologie di interventi che andremo ora a vedere nello specifico.
Tipologia di interventi
Gli interventi di ristrutturazione in un appartamento, mansarda, villetta o villa devono essere di tipo straordinario mentre relativamente ai condomini, sono considerati validi interventi di tipo ordinario sulle parti comuni.
L’Agenzia delle Entrate specifica che per natura straordinaria si intende:
- realizzazione di opere che siano destinate al restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione di un appartamento;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus.
Modalità
Per poter rientrare nell’agevolazione, è necessario che:
- i lavori di ristrutturazione siano regolarmente denunciati, mediante pratica edilizia richiesta presso il Comune con CILA SCIA o DIA oppure con autocertificazione se rientranti in edilizia libera;
- siano stati avviati dopo il 1° gennaio 2020.
L’importo detraibile
Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF del 50% calcolata su un importo massimo di spesa pari a € 16.000, IVA inclusa.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Ad esempio, se la spesa per acquisto di mobili ed elettrodomestici è pari ad un importo di €16.000 nel 2021, il massimo della detrazione ammessa sarà il 50% della spesa, dunque €8.000.
Pertanto la quota detraibile in dichiarazione dei redditi sarà fissata in rate di €800 per 10 anni consecutivi.
Il limite di €16.000 è riferito alla singola unità immobiliare comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione: pertanto, in caso di lavori su più unità immobiliari, si avrà diritto a più bonus.
Il bonus mobili 2021 è cumulabile col bonus ristrutturazione 2021.
Nel caso in cui il bonus mobili sia già stato richiesto per acquisti effettuati nel 2020 (quando il tetto massimo di spesa era di 10mila euro), può essere richiesto anche per ulteriori acquisti effettuati nel 2021, ma solo per la differenza di importo tra quanto speso nel 2020 e il nuovo limite di 16mila euro previsto per il 2021.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento per la richiesta del Bonus, da rispettare in maniera rigorosa, sono:
- bonifico bancario o postale indicante causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico;
- carte di credito o carte di debito (bancomat).
I documenti da conservare
Al momento della dichiarazione dei redditi, occorrerà allegare e conservare la ricevuta del bonifico bancario oppure gli scontrini fiscali in caso di pagamento con carte, oltre alle fatture di acquisto dei mobili ed elettrodomestici.
Trattandosi di un bonus che scatta soltanto in caso di interventi di tipo straordinario ed opere di rifacimento di edifici, è obbligatorio inoltre essere in possesso di:
- dichiarazione di ristrutturazione, ovvero la comunicazione fatta al Comune in cui è situato l’immobile oppure;
- titolo abilitativo comunale che attesta la data di inizio lavori.
Nel caso in cui il Comune non prevede il rilascio di un titolo abilitativo, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Inoltre, è buona norma conservare tale documentazione: sono infatti possibili controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Massimo Perini
PERINI Arredamenti
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Il nuovo credito d’imposta per affitti
Il decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, ha introdotto un nuovo credito d’imposta dedicato all’affitto di immobili non abitativi, definito nella misura del 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Rispetto al bonus negozi e botteghe introdotto dal decreto Cura Italia, vi è un notevole ampliamento della platea dei soggetti interessati, in quanto il nuovo credito interessa tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti ed enti non commerciali e viene esteso anche a più mensilità, allargandolo dal mese di marzo 2020 al periodo marzo-aprile-maggio 2020.
A chi è rivolto:
– esercenti attività d’impresa, arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
– strutture alberghiere
– enti non commerciali
A quali condizioni:
– nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio) deve esserci una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
– il credito d’imposta compete per i canoni di locazione e di leasing relativi ad immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di lavoro autonomo ed all’attività istituzionale degli enti non commerciali
Come si utilizza:
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
E’ possibile optare per la cessione del credito d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
E’ ovvio che il credito d’imposta per il mese di marzo non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).
L’importanza del pagamento del canone:
Si ricorda che la circolare n. 8/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate, in merito al bonus botteghe, ha chiarito che deve trattarsi di spesa sostenuta: in tal modo viene garantito per il proprietario l’effettivo incasso del canone.
Nel caso di mancato pagamento del canone non si esclude l’inadempimento contrattuale al quale andrebbe incontro il conduttore moroso.
Per evitare che ciò accada è opportuno che la sospensione o la riduzione del canone sia previamente concordata con il proprietario dell’immobile.
Si evidenzia che si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative del bonus.
Dott.ssa Elisa Restuccia – Dottore Commercialista e Revisore legale
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Bonus Mobili 2020
BONUS MOBILI CONFERMATO ANCHE PER IL 2020
Stai ristrutturando?
Buone notizie!
Il bonus mobili e grandi elettrodomestici per chi svolge lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria è stato prorogato a tutto il 2020.
LA DETRAZIONE
Potrai detrarre il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in 10 anni, su un importo massimo di 10.000 €, a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati nel 2018 o che partiranno nel 2019.
QUANDO SI PUO’ AVERE
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione Edilizia.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sono:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus
Manutenzione straordinaria
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- costruzione di scale interne
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Ristrutturazione edilizia
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Restauro e risanamento conservativo
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al
bonus:
tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci, sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni, riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta.
BONUS MOBILI PER LA CALDAIA? SI! PERCHE’?
L’Agenzia delle Entrate precisa che la sostituzione della caldaia consente la detrazione del Bonus mobili, visto che si tratta di manutenzione straordinaria poichè è un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
La sostituzione della caldaia, proprio in quanto manutenzione straordinaria, dà diritto al bonus ristrutturazioni e, come conseguenza, consente l’accesso al bonus mobili.
PER QUALI ACQUISTI
Il bonus vale per l’acquisto di mobili nuovi, ad esempio: cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
Il bonus vale anche sull’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, forni, congelatori, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde, cappe.
I PAGAMENTI
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Sono da conservare le fatture, o lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, con la specifica della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi acquistati, e le ricevute di pagamento.
Massimo Perini
Perini Arredamenti
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La tassazione con cedolare secca nei contratti di locazione ad uso abitativo
A cura di Dott.ssa Elisa Restuccia, dottore commercialista, revisore legale e consulente aziendale
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il regime di cedolare secca è stato introdotto nel nostro ordinamento fiscale dall’articolo 3 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23; tale regime è nato per agevolare la tassazione nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, ma è stato esteso ai contratti di locazione ad uso commerciale grazie alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in presenza di specifiche casistiche (si dedicherà un approfondimento a questo argomento tramite un ulteriore articolo).
AGEVOLAZIONI E LIMITAZIONI:
La tassazione dei canoni di locazione a mezzo cedolare secca è un regime facoltativo, demandato alla facoltà di scelta del locatore e si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) determinata nella misura del 21% in sostituzione dell’ordinaria tassazione Irpef per scaglioni.
La percentuale della cedolare secca viene applicata sull’intero canone di locazione percepito.
E’ prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) ed in quelli ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe), per tale contratti oggi è applicabile un’aliquota del 10%.
Tra le agevolazioni riconosciute ai locatori che optano per la “cedolare secca” vi sono anche vantaggi sulle imposte di registro e di bollo che sarebbero ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione in misura percentuale: chi opta per la cedolare secca infatti non è tenuto a versare le imposte di registro e di bollo per la registrazione del contratto di locazione.
L’unica limitazione è la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione sulla base dell’ indice Istat nazionale calcolato sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, anche se è previsto nel contratto.
COME OPTARE:
E’ possibile optare per la cedolare secca sia in fase di registrazione del contratto, includendo un’apposita dicitura nel contratto di locazione e dandone espressione nel modello RLI.
Vi è la facoltà di optare per questo regime anche negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali, al momento della scadenza dell’annualità successiva alla prima.
In entrambi i casi l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI entro 30 giorni dalla stipula o dalla scadenza dell’annualità precedente.
Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.
L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure presentando il modello RLI allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.
Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.
SOGGETTI DESTINATARI:
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, quindi privati.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE:
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
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