
Polizza per la tua casa
A cura di Dott.ssa Franzini Anna, consulente assicurativo presso Generali S.p.A. – Ag.di Cremona Cozzoli Francesco S.A.S.
Metti in sicurezza la tua casa con la nostra polizza multirischio. Offriamo una protezione completa per la tua abitazione, i beni in essa contenuti e per la tua famiglia. La polizza è consigliata, sia per i proprietari di immobili, che per gli affittuari con regolare contratto di locazione.
La nostra polizza, inoltre, consente di assicurare più ubicazioni con il medesimo contratto assicurativo così da ottenere un’unica scadenza da ricordare.
La polizza è suddivisa in sei sezioni ognuna delle quali prevede a scelta una formula tra BASIC, COMFORT e TOP con conseguente variazione del premio e delle garanzie prestate:
–sezione INCENDIO: per proteggere l’abitazione e i beni presenti da incendio, esplosione, fulmine, acqua condotta, scariche/correnti o altri fenomeni elettrici, e molti altri imprevisti.
–sezione FURTO: si intendo assicurati i beni (anche di proprietà di terzi) e i danni avvenuti nell’abitazione in conseguenza di furto, scippo e rapina, tale garanzie è estendibile anche al di fuori delle mura domestiche.
–sezione RESPONSABILITA’ CIVILE: tutela l’assicurato e i componenti della sua famiglia, indicati sul certificato di stato di famiglia dalle conseguenze economiche derivanti da danni causati a terzi nell’ambito della vita privata. È possibile estendere tale garanzia anche ai propri animali domestici.
–sezione PROTEZIONE LEGALE: è finalizzata all’ottenimento del rimborso delle spese contenute per gli oneri di un avvocato e altre spese derivanti da controversie.
–sezione INFORTUNI: dati gli innumerevoli incidenti avvenuti all’interno delle mura domestiche è possibile garantire un capitale in caso di invalidità permanente o morte per incidenti avvenuti all’interno dei locali ed estendere la garanzia anche per il conducente di autovetture assicurato e i suoi famigliari.
-sezione ASSISTENZA: verrà prestata assistenza telefonica nel caso di sinistro.
Il pagamento previsto è annuale, ma è possibile frazionare il pagamento mensilmente o semestralmente.
Dott.ssa Franzini Anna
Cremona lì 20.11.2019
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La tassazione con cedolare secca nei contratti di locazione ad uso abitativo
A cura di Dott.ssa Elisa Restuccia, dottore commercialista, revisore legale e consulente aziendale
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il regime di cedolare secca è stato introdotto nel nostro ordinamento fiscale dall’articolo 3 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23; tale regime è nato per agevolare la tassazione nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, ma è stato esteso ai contratti di locazione ad uso commerciale grazie alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in presenza di specifiche casistiche (si dedicherà un approfondimento a questo argomento tramite un ulteriore articolo).
AGEVOLAZIONI E LIMITAZIONI:
La tassazione dei canoni di locazione a mezzo cedolare secca è un regime facoltativo, demandato alla facoltà di scelta del locatore e si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) determinata nella misura del 21% in sostituzione dell’ordinaria tassazione Irpef per scaglioni.
La percentuale della cedolare secca viene applicata sull’intero canone di locazione percepito.
E’ prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) ed in quelli ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe), per tale contratti oggi è applicabile un’aliquota del 10%.
Tra le agevolazioni riconosciute ai locatori che optano per la “cedolare secca” vi sono anche vantaggi sulle imposte di registro e di bollo che sarebbero ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione in misura percentuale: chi opta per la cedolare secca infatti non è tenuto a versare le imposte di registro e di bollo per la registrazione del contratto di locazione.
L’unica limitazione è la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione sulla base dell’ indice Istat nazionale calcolato sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, anche se è previsto nel contratto.
COME OPTARE:
E’ possibile optare per la cedolare secca sia in fase di registrazione del contratto, includendo un’apposita dicitura nel contratto di locazione e dandone espressione nel modello RLI.
Vi è la facoltà di optare per questo regime anche negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali, al momento della scadenza dell’annualità successiva alla prima.
In entrambi i casi l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI entro 30 giorni dalla stipula o dalla scadenza dell’annualità precedente.
Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.
L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure presentando il modello RLI allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.
Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.
SOGGETTI DESTINATARI:
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, quindi privati.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE:
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
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