Il nuovo credito d’imposta per affitti
Il decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, ha introdotto un nuovo credito d’imposta dedicato all’affitto di immobili non abitativi, definito nella misura del 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Rispetto al bonus negozi e botteghe introdotto dal decreto Cura Italia, vi è un notevole ampliamento della platea dei soggetti interessati, in quanto il nuovo credito interessa tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti ed enti non commerciali e viene esteso anche a più mensilità, allargandolo dal mese di marzo 2020 al periodo marzo-aprile-maggio 2020.
A chi è rivolto:
– esercenti attività d’impresa, arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
– strutture alberghiere
– enti non commerciali
A quali condizioni:
– nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio) deve esserci una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
– il credito d’imposta compete per i canoni di locazione e di leasing relativi ad immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di lavoro autonomo ed all’attività istituzionale degli enti non commerciali
Come si utilizza:
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
E’ possibile optare per la cessione del credito d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
E’ ovvio che il credito d’imposta per il mese di marzo non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).
L’importanza del pagamento del canone:
Si ricorda che la circolare n. 8/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate, in merito al bonus botteghe, ha chiarito che deve trattarsi di spesa sostenuta: in tal modo viene garantito per il proprietario l’effettivo incasso del canone.
Nel caso di mancato pagamento del canone non si esclude l’inadempimento contrattuale al quale andrebbe incontro il conduttore moroso.
Per evitare che ciò accada è opportuno che la sospensione o la riduzione del canone sia previamente concordata con il proprietario dell’immobile.
Si evidenzia che si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative del bonus.
Dott.ssa Elisa Restuccia – Dottore Commercialista e Revisore legale
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La tassazione con cedolare secca nei contratti di locazione ad uso abitativo
A cura di Dott.ssa Elisa Restuccia, dottore commercialista, revisore legale e consulente aziendale
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il regime di cedolare secca è stato introdotto nel nostro ordinamento fiscale dall’articolo 3 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23; tale regime è nato per agevolare la tassazione nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, ma è stato esteso ai contratti di locazione ad uso commerciale grazie alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in presenza di specifiche casistiche (si dedicherà un approfondimento a questo argomento tramite un ulteriore articolo).
AGEVOLAZIONI E LIMITAZIONI:
La tassazione dei canoni di locazione a mezzo cedolare secca è un regime facoltativo, demandato alla facoltà di scelta del locatore e si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) determinata nella misura del 21% in sostituzione dell’ordinaria tassazione Irpef per scaglioni.
La percentuale della cedolare secca viene applicata sull’intero canone di locazione percepito.
E’ prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) ed in quelli ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe), per tale contratti oggi è applicabile un’aliquota del 10%.
Tra le agevolazioni riconosciute ai locatori che optano per la “cedolare secca” vi sono anche vantaggi sulle imposte di registro e di bollo che sarebbero ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione in misura percentuale: chi opta per la cedolare secca infatti non è tenuto a versare le imposte di registro e di bollo per la registrazione del contratto di locazione.
L’unica limitazione è la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione sulla base dell’ indice Istat nazionale calcolato sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, anche se è previsto nel contratto.
COME OPTARE:
E’ possibile optare per la cedolare secca sia in fase di registrazione del contratto, includendo un’apposita dicitura nel contratto di locazione e dandone espressione nel modello RLI.
Vi è la facoltà di optare per questo regime anche negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali, al momento della scadenza dell’annualità successiva alla prima.
In entrambi i casi l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI entro 30 giorni dalla stipula o dalla scadenza dell’annualità precedente.
Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.
L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure presentando il modello RLI allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.
Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.
SOGGETTI DESTINATARI:
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, quindi privati.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE:
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
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