
Il nuovo credito d’imposta per affitti
Il decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, ha introdotto un nuovo credito d’imposta dedicato all’affitto di immobili non abitativi, definito nella misura del 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Rispetto al bonus negozi e botteghe introdotto dal decreto Cura Italia, vi è un notevole ampliamento della platea dei soggetti interessati, in quanto il nuovo credito interessa tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti ed enti non commerciali e viene esteso anche a più mensilità, allargandolo dal mese di marzo 2020 al periodo marzo-aprile-maggio 2020.
A chi è rivolto:
– esercenti attività d’impresa, arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
– strutture alberghiere
– enti non commerciali
A quali condizioni:
– nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio) deve esserci una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
– il credito d’imposta compete per i canoni di locazione e di leasing relativi ad immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di lavoro autonomo ed all’attività istituzionale degli enti non commerciali
Come si utilizza:
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
E’ possibile optare per la cessione del credito d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
E’ ovvio che il credito d’imposta per il mese di marzo non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).
L’importanza del pagamento del canone:
Si ricorda che la circolare n. 8/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate, in merito al bonus botteghe, ha chiarito che deve trattarsi di spesa sostenuta: in tal modo viene garantito per il proprietario l’effettivo incasso del canone.
Nel caso di mancato pagamento del canone non si esclude l’inadempimento contrattuale al quale andrebbe incontro il conduttore moroso.
Per evitare che ciò accada è opportuno che la sospensione o la riduzione del canone sia previamente concordata con il proprietario dell’immobile.
Si evidenzia che si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative del bonus.
Dott.ssa Elisa Restuccia – Dottore Commercialista e Revisore legale
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Blocco degli sfratti
Il Governo ha decretato il blocco degli sfratti su tutto il territorio italiano, il provvedimento è contenuto all’articolo 103 comma 6 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) che contiene una serie di misure economiche per far fronte alla crisi generata dal Coronavirus: “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo , è sospesa fino al 30 giugno 2020.
La legge non permette in alcun modo la sospensione del pagamento del canone , ma consente agli inquilini in difficoltà di recedere in anticipo dal contratto per giusta causa , osservando il periodo di preavviso. In tutti gli altri casi è fatto salvo il diritto del proprietario di ricorrere alla procedura di sfratto per morosità.
Il decreto “ Cura Italia” interviene di fatto, solo per le procedure di sfratto per morosità già pendenti, posticipandone gli effetti a dopo il 30 giugno salvaguardando gli inquilini morosi.
Cosa accade, invece, a coloro che, toccati direttamente o di riflesso dall’emergenza Coronavirus riescono a corrispondere i canoni di locazione ?
La legge non prevede alcuna possibilità di sospensione del pagamento del canone , se non come già detto, facendo ricorso al recesso anticipato per giusta causa. In difetto del pagamento, alla ripresa dell’attività giudiziaria, i proprietari degli immobili potranno ricorrere alla procedura di sfratto per morosità e all’ingiunzione per ottenere il pagamento dei canoni dovuti.
Il decreto, invece, interviene a sostegno di quelle attività commerciali interessate dalla chiusura “forzata” per effetto del decreto dell’11 marzo 2020, prevedendo all’articolo 65 un credito d’imposto pari al 60 % dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. L’agevolazione però può essere richiesta solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C1, quindi negozi e botteghe e non per le attività che in questi giorni di emergenza sono rimaste aperte per effetto dei diversi decreti emanati dal Governo.
Avv. Giulio Franzini
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